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diritto annuale camera di commercio 2009

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Mercoledì 20 Maggio 2009 18:16

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro per l'anno 2009. Sia gli scaglioni di fatturato che gli importi del diritto annuale non subiscono alcuna variazione rispetto a quelli previsti per l’anno 2008.L’unica novità la si rinviene al comma 3 dell’articolo 7 e riguarda l’utilizzo delle risorse del fondo perequativo destinate alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema. In particolare:


- per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di 88 euro;
- per le imprese con ragione di società semplice non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di 144 euro;
- per le società iscritte nella sezione speciale, il diritto annuale è dovuto nella misura di 170 euro.  Il diritto annuale è versato in unica soluzione entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2009 e dopo l'entrata in vigore del decreto, sono tenute al versamento dei diritti tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2009 e dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato - pari a 200 euro - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale. Le nuove unita locali, che si iscrivono nel corso del 2009, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% dell’importo di cui sopra. Fonte : Ipsoa