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Contribuenti minimi ed esonero dei corrispettivi

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Scritto da Giorgio Scotti   
Martedì 28 Aprile 2009 07:31

Con risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009, l'Agenzia ha fornito precisazioni in merito all'emissione degli scontrini ed alla relativa annotazione nel registro dei corrispettivi per i soggetti le cui ooperazioni sono elencate nell’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996, il quale  elenca appunto le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (ad es. le prestazioni di calzolai e ricamatrici che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di tabacchi ecc.).

Considerando, tuttavia, che il regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti a carico dei contribuenti interessati, sarebbe paradossale che questi ultimi debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata.

Per motivi d’ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di cui all’art. 2 del DPR n. 696 del 1996, già esonerati dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al regime dei "minimi" continuando a fruire dell’esonero e ottemperando all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 633 del 1972.

 

In altre parole i soggetti in argomento potranno continuare a beneficiare dell’esonero dall’obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino all’obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo.

L’obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l’eventuale superamento del limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel regime agevolato.