
Estesi i termini per la presentazione del modello da parte degli enti associativi, il cui appuntamento con l’invio del documento è ora rinviato al 15 dicembre, ok alla compilazione semplificata dei righi, dei quadri e dei dati da riportare, a seconda della tipologia dell’associazione, e ulteriore potenziamento dell’impegno degli uffici sul versante dell’assistenza . Le soluzioni individuate nel corso degli incontri, al fine di agevolare l’assolvimento dell’onere da parte delle associazioni senza limitare l’efficacia della valenza informativa del modello, sono le seguenti: ► il termine di presentazione del modello Eas slitta al 15 dicembre 2009, ► l’Agenzia delle Entrate procederà a rafforzare ulteriormente l’impegno che gli uffici periferici stanno già profondendo per divulgare il più possibile la conoscenza dell’onere della presentazione del modello di comunicazione. Tale sforzo sarà contemporaneamente profuso anche dall’Agenzia per le Onlus, dal Forum e dalle rappresentanze delle Associazioni di categoria, anche con momenti di confronto con le Direzioni regionali delle Entrate; ► in ossequio al dettato normativo dello Statuto dei diritti del contribuente, è prevista la presentazione di un modello ridotto per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri o conosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, ha chiaritoalcuni aspettidell'applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) nel condominio rispondendo ad alcuni quesiti diseguito riportati: Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio? Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37. Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. ell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio? Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente ll’emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore. La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri. Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di “lavoratore” data dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.
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