L'INAIL con Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, ha fornito importanti precisazioni in merito all'obbligo di comunicazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.Di seguito riportiamo il testo della Circolare.L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce:Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.









