I sostituti d’imposta devono dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta corrisposti nell’anno precedente presentando, entro il 31 luglio 2009, il modello 770 Semplificato. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta i seguenti soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi dovuti all’INAIL: Società di capitali residenti nel territorio dello Stato, enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato, enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato, associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali, società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, trust, condomini, società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato, società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, aziende coniugali se l’attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato, gruppi europei d’interesse economico (GEIE), persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole o arti e professioni, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto, soggetti che corrispondono redditi esenti da Irpef assoggettati a contribuzione Inps, Amministrazioni dello Stato, intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto, nonché soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).









