Il Garante Privacy, con provvedimento del 18 giugno 2009, ha affermato che gli accessi ingiustificati e non autorizzati ai conti correnti, anche da parte del personale della banca, devono essere tempestivamente comunicati ai titolari del conto. È quanto ha stabilito il Garante per la privacy affrontando il caso di una signora che lamentava il trattamento illecito dei suoi dati personali da parte della propria banca. Nell'ambito di una causa di separazione, il marito aveva infatti prodotto una memoria contenente informazioni, relative a un conto corrente, che solo la donna stessa o il personale della filiale presso la quale aveva aperto il conto potevano conoscere. Alla scoperta della violazione, la cliente si era subito rivolta all'istituto di credito per chiedere chi avesse avuto accesso ai dati, comunicandoli poi all'esterno. L'istituto bancario aveva inizialmente negato i fatti e solo in seguito a ulteriori richieste della donna, ammetteva che un dipendente aveva prima consultato senza giustificate "esigenze operative" i conti correnti della segnalante e poi inoltrato i dati a un altro funzionario del gruppo bancario.