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Bisogna innanzitutto sottolineare che tali richieste, come si evince dal sito web del consorzio fonografici (www.scfitalia.it), vengono fatte sulla base di normative vigenti (in particolare di articoli presenti nella normativa sul diritto di autore) e sulla base di sentenza della Corte di Cassazione. al fine di far luce sull'argomento, di seguito si riportano stralci di una intervista fatta ad un responsabile del settore fonografico ed i relativi articoli della legge di cui sopra. ....."Secondo la legge sul diritto d´autore (Legge 633/41) ogni volta che viene diffusa in pubblico una registrazione musicale, il produttore di tale registrazione ha diritto a ricevere un compenso per l'utilizzo che ne viene fatto. Per diffusione in pubblico si intendono tutti quei contesti non privati in cui viene suonata o interpretata musica registrata: ad esempio trasmissioni radiofoniche e televisive, discoteche, discobar e sale da ballo, negozi, supermercati, bar, ristoranti, studi professionali, palestre, e naturalmente anche Internet. I diritti connessi hanno l´obbiettivo di tutelare il lavoro del produttore discografico, che impegna le proprie risorse per incidere e commercializzare il prodotto musicale, e dell'artista interprete esecutore per il proprio contributo alla registrazione. L´esercizio a tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli interpreti o esecutori interessati. Il Produttore Fonografico è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. Per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito la Società Consortile Fonografici, che funge da intermediaria tra le case discografiche rappresentate e coloro che intendono utilizzare musica registrata. Attraverso Scf è possibile ottenere, da parte di tali case discografiche, l´autorizzazione a utilizzare e diffondere la musica in pubblico........" Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Download pdf Legge sul diritto d'autore) (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore CAPO I Diritti del produttore di fonogrammi Articolo 72 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. Articolo 73 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. 2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. 3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato. Articolo 73-bis 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento. |