Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 1° aprile 2009, indica le modalità per l'invio telematico del modulo di autocertificazione, che attesta la mancanza di violazioni sulle condizioni di lavoro, che i datori di lavoro devono presentare una sola volta (impegnandosi a comunicare le modifiche) entro il 30 aprile prossimo per poter fruire dei benefici contributivi e normativi.
Il modulo (disponibile nella sezione modulistica), deve essere siglato con firma digitale certificata e deve essere accompagnato dalla copia (immagine scannerizzata) di un documento di identità valido. L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è Autocertificazione-
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Restano valide le vie alternative del fax o della raccomandata A/R.
Fisco & Lavoro


Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di ammissione sono stabilite da un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L'impresa sociale, non avendo come fine ultimo il profitto, è esclusa all'applicazione degli studi di settore. Lo ha stabilito, nel silenzio della legge sul punto, l'agenzia delle Entrate nella risposta a un quesito posto dall'agenzia delle Onlus. Il parere segna il primo punto a favore della nuova figura giuridica, nata dalla riforma
Il Ministero del Lavoro, ieri, si è espresso sull'interpello fatto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro al fine di comprendere se nel caso di rapporto di lavoro con professionisti sportivi (ex Legge 91/1981) fosse necessario istituire il calendario presenze e conseguenzialmente conoscere le modalità di suddetta annotazione. Il Ministero del Lavoro ha innanzitutto precisato che il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori è di natura subordinata, cioè il calciatore è un lavoratore dipendente. Considerato che tutte le aziende con alle dipendenze dei lavoratori subordinati sono tenuti ad avere e compilare il Libro Unico del Lavoro, anche per gli sportivi professionisti valgono le stesse condizioni dell'annotazione delle presenze.