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La Disciplina del Condominio a cura della CONFEDILIZIA

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 Nella sezione Immobili & Condominio/Documenti, è possibile scaricare la guida completa sulla disciplina del condominio pubblicata a cura della CONFEDILIZIA.

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 04 Marzo 2010 18:38 )
 

Furto in Condominio: Responsabilità dell'impresa

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 Con la sentenza n. 12274 del 27 maggio 2009 che fa seguito a quella  del 17 marzo 2009 n. 6435 la Cassazione ribadisce che l’impresa appaltatrice è responsabile se il furto è commesso attraverso l’utilizzo dei ponteggi predisposti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’edificio. Segue il testo della sentenza. Cassazione Civile, Sezione III, 27 maggio 2009 n 12274. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (…) ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano del 3 dicembre 2004 - 11 ottobre 2005 che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere dalla societa' D. s.r.l. il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto nell'appartamento di via ........., la cui esecuzione era stata agevolata dalla impalcatura eretta dalla impresa, incaricata dal condominio di effettuare alcuni lavori di manutenzione e di rifacimento della facciata. I giudici di appello, riformando la decisione di primo grado, osservavano che non vi era prova del fatto che la collocazione dei ponteggi avesse realmente facilitato la commissione del furto, ne' - ancor prima - che il R. avesse effettivamente subito la sottrazione di beni, dei quali non aveva, del resto, saputo dimostrare l'appartenenza ed il valore. Avverso tale decisione il (…) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. Resiste la Impresa (…) con controricorso, illustrato da memoria. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, ai sensi dell'art. 375 c.p., per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo (relativo all'entita' del danno). MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. La circostanza del furto era stata data per pacifica da tutte le parti.La stessa societa' convenuta si era limitata a contestare la propria responsabilita', addossandola invece ad altro soggetto. Pertanto i giudici di appello avevano errato nell'affermare che il (…) avrebbe dovuto fornire la prova del furto subito e che tale prova non sarebbe stata data. Il ricorrente richiama una serie di elementi che riconoscevano come pacifico il fatto del furto, che contribuivano a fornire la prova dell'accadimento dello stesso.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 23 Giugno 2009 11:38 ) Leggi tutto...